Il Codice della privacy
E' entrato in vigore il 1 gennaio 2004 il
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003,
denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali". Il
Codice, che rappresenta il primo tentativo al mondo di comporre in
maniera organica le innumerevoli disposizioni relative, anche in via
indiretta, alla privacy, riunisce in unico contesto la legge 675/1996 e
gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si
sono succeduti in questi anni, e contiene anche importanti innovazioni
tenendo conto della "giurisprudenza" del Garante e della direttiva Ue
2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Questo Istituto Scolastico farà oggetto di trattamento, secondo la definizione di esso data dal D.Lgs 196/2003
e dal D.M. 305/2006,
i dati personali acquisiti con domanda o dichiarazione presentata
dall’Interessato.
Il conferimento dei dati è strettamente necessario per il procedimento amministrativo richiesto, che altrimenti non potrebbe aver
luogo. Il trattamento riguarderà unicamente le finalità istituzionali della scuola e per le quali vengono raccolti solo i dati
strettamente necessari. Essi saranno trattati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo
le modalità e le cautele previste dal predetto D.Lgs, e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività
amministrative e istituzionali riferibili alle predette finalità.
Documento riguardo l'
informativa sulla protezione dei dati personali (doc.52 Kb).
Modello di
acquisizione del consenso del soggetto interessato (doc. 110 Kb)
Modello di
liberatoria per la pubblicazione della propria immagine (doc. 106 Kb).
Accesso ai documenti amministrativi
Riferimenti normativi:
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
recante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi (Capo V artt. 22-28).
D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006
che disciplina l’accesso ai
documenti amministrativi in possesso della Pubblica Amministrazione da parte dei singoli cittadini o di tutti i soggetti
che sono portatori di interessi pubblici o diffusi.
Il diritto di accesso è la facoltà per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi
ed è esercitabile nei confronti della scuola in quanto soggetto di diritto pubblico limitatamente alla
sua attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è richiesto l'accesso. Vengono considerati soggetti interessati i genitori (o gli esercenti la
patria potestà) sia degli alunni minorenni, sia degli alunni maggiorenni; la richiesta di accesso ai documenti
può essere formulata, oltre che dal interessato, anche dal suo legale rappresentante.
Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al
momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione.
La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste
di accesso.
Modulo di richiesta di accesso ai documenti amministrativi (doc.26 kb)
Disciplina dell’accesso ai documenti
Si riassumono
su questa pagina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a
quanto stabilito dal capo V della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare la
legge 11 febbraio 2005 n.15, e dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
Trasparenza nell’attività didattica e amministrativa della scuola
- Atti il cui il contenuto viene messo a disposizione delle famiglie
in varie forme (ripassaporto, sito della scuola; copie cartacee; atti, prospetti e “tabelloni”
esposti all’albo...):
Piano dell’Offerta Formativa; Carta dei servizi; Informativa sulla privacy; Regolamento di Istituto; Statuto delle Studentesse e degli Studenti;
Programmazione curricolare; Voti di verifiche orali - in tempo reale; Voti di verifiche scritte - con consegna dei compiti corretti in un lasso di tempo didatticamente conveniente
per i tempi di apprendimento dell'alunno (max 15 giorni dall'effettuazione della verifica scritta); Andamento didattico e disciplinare (pagellino valutativo della prima metà del primo quadrimestre); Esiti di scrutini.
- Atti in cui il contenuto può essere comunicato dalla scuola alle famiglie (e/o studenti) previa richiesta scritta ai sensi della 241/90:
Verbali dei consigli di classe e verbali degli scrutini di classe (in genere, si prevede la visione degli atti e l’estrazione in copia dei dati riguardanti direttamente l'interessato). Il diritto di accesso vale
anche per gli atti e i documenti relativi agli esami di Stato.
- Attività del Consiglio d'Istituto:
La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto avviene mediante affissione nell'apposito albo di Istituto della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.